2.3. - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività

 

Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 2.5 e all’art. 2.3 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volu­metrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alte­rano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché per il rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costru­zione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichia­razione di ultimazione dei lavori.

In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati median­te denuncia di inizio attività:

a)    gli interventi di ristrutturazione di cui all’art. 2.5, primo comma, lettera c);

b)   gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qua­lora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise dispo­sizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti: qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 21-12-2001, n. 443 il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati: in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da appo­sita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.

Gli interventi di cui al terzo comma sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16.

La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale. è subor­dinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle rela­tive previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29-10-1999 n. 490.